Agenzia nr. 1384 – IV Commissione: ok al progetto strategico del Cargo aereo per la filiera logistica agroalimentare pugliese; incardinato il ddl sugli affitti brevi 

 
ANNO XXIII
Numero 1384
02/07/2026
Pubblicato in Bari

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IV Commissione: ok al progetto strategico del Cargo aereo per la filiera logistica agroalimentare pugliese; incardinato il ddl sugli affitti brevi 

La IV Commissione presieduta da Antonio Tutolo, ha approvato all’unanimità il disegno di legge “Progetto sperimentale per favorire lo sviluppo della filiera logistica agroalimentare pugliese”.
 
Il testo è stato illustrato dall’assessore regionale all’agricoltura Francesco Paolicelli, evidenziando il progetto sperimentale nasce dall’esigenza, nell’ambito del processo di sviluppo dell’internazionalizzazione delle imprese, di potenziare la filiera logistica agroalimentare pugliese, attraverso lo sviluppo strategico del Cargo Aereo in Puglia. A tal fine, con l’avvio dei nuovi collegamenti aerei diretti di linea nazionali, internazionali e  intercontinentali per il traffico Cargo, Aeroporti di Puglia S.p.A., società controllata dalla Regione Puglia, intende favorire lo sviluppo dell’Aeroporto di Taranto Grottaglie, migliorando la crescita economica e la connettività non soltanto della Puglia ma anche di tutte le aree di competenza del bacino aeroportuale. 
L’assessore ha sottolineato che Aeroporti di Puglia S.p.A. è il principale attuatore delle strategie regionali di miglioramento dell’accessibilità e della connettività della Puglia con i mercati target di riferimento come strumento di attrazione degli investimenti in Puglia e supporto all’internazionalizzazione, fungendo da importante snodo logistico ed operativo alle politiche di sviluppo commerciale.
La connessione aerea ipotizzata in via sperimentale, sarà operata, nella fase iniziale, su base settimanale con partenza dall’Aeroporto di Taranto Grottaglie e destinazione Istanbul, effettuata dalla compagnia Turkish Airlines, per poi passare ad un raddoppio, potendo beneficiare del posizionamento geografico dello scalo turco, a meno di due ore di volo dallo scalo tarantino, permettendo di offrire alle merci che partiranno da Taranto Grottaglie un portafoglio di oltre 320 destinazioni nel mondo. Allo stesso modo, gli importatori del territorio pugliese e delle aree limitrofe potranno beneficiare del vantaggio di disporre di connessioni online con oltre 320 origini nel mondo. Il posizionamento geografico e la totale vocazione cargo dello scalo di Taranto Grottaglie permetteranno di poter sviluppare, in futuro, anche connessioni dirette verso Emirati Arabi Uniti, Israele e Regno Unito, tutti Paesi con un’elevata propensione all’importazione di prodotti deperibili (frutta e verdura), consentendo di beneficiare anche di un’ampia “catchment area”, nella fattispecie Puglia, Molise, Abruzzo, Basilicata, Calabria e Campania.

Il progetto è stato accolto favorevolmente da tutte le forze politiche rappresentate in Commissione, con l’auspicio da parte dei consiglieri ionici che non venga pregiudicata per l’aeroporto di Grottaglie la possibilità dei voli di linea. Per il presidente Tutolo è l’occasione buina per iniziare a lavorare al fine di potenziare anche l’infrastruttura aeroportuale di Foggia  

L’assessore Paolicelli in chiusura ha chiesto l’aiuto di tutti perché il progetto sia incentivato visto che le risorse individuate per adesso sono quelle dell’Assessorato all’agricoltura.

Per le finalità riportate, si intende assegnare ad Aeroporti di Puglia S.p.A. un contributo straordinario funzionale in fase di avvio del progetto sperimentale, parametrato alla quota stimata, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, di mancata saturazione della capacità di trasporto del velivolo in misura pari ad euro 655.200 (pari al 50% della capacità di trasporto) per il 2026, ad euro 355.000 (con una copertura del 79% della perdita prevista a carico di Aeroporti di Puglia e con capacità di trasporto del 60%) per il 2027 ed euro 343.200 (pari al 70%) per il 2028. In caso di saturazione maggiore il contributo regionale è corrispondentemente ridotto. Il rischio di saturazione inferiore a quello stimato è addossato in egual misura ad Aeroporti di puglia S.p.A. e al vettore. A partire dall’anno 2029 cessa la contribuzione regionale. 
La disponibilità e quindi l’erogazione del contributo straordinario, sono condizionate alla verifica di sussistenza della compatibilità dell’aiuto ai fini della normativa sugli aiuti di Stato; in caso di esito positivo della valutazione, si procederà secondo l’iter formale previsto ai fini della relativa approvazione e autorizzazione. 
La copertura finanziaria è pari a 655.200 euro per l’esercizio finanziario 2026, a 355 mila euro per l’esercizio finanziario 2027 e a 343.200 euro per l’esercizio finanziario 2028, a cui si provvederà mediante corrispondente riduzione di stanziamenti iscritti su diversi capitoli di spesa afferenti alla Missione 16 – Programma 1 – Titoli 1 e 2, di competenza del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale.  

 

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Nel prosieguo dei lavori, il dirigente della Sezione turismo Patrizio Giannone ha illustrato il lo schema di disegno di legge contenente le “Disposizioni in materia di locazioni turistiche e modifiche alla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici).

La Commissione sul punto ha deciso di calendarizzare per giovedì prossimo un aggiornamento con l’audizione delle associazioni di categoria, per approfondire il contenuto del testo e nello stesso tempo recepire qualche proposta riveniente dai soggetti coinvolti, per migliorare il testo ove sia necessario.  

Secondo i dati riportati dal dirigente, oggi in Puglia ci sono quasi 60 mila locazioni turistiche di cui 45 mila attive.  
La norma nasce su input del presidente della Regione Antonio Decaro – ha esplicitato Giannone –  per assicurare una disciplina organica delle locazioni turistiche e degli affitti brevi nell’unica denominazione di locazione turistica. Tale finalità viene perseguita nel rispetto della disciplina statale vigente in materia e in armonia con la disciplina contenuta nella legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49 recante “Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici”, come da ultimo modificata dall’art. 5 della legge regionale 29 settembre 2025, n. 15, in relazione al cui comma 1 lettera b) pende giudizio di legittimità costituzionale dinanzi alla Consulta.
 L’elemento di novità è l’art 2 dove sono definiti i criteri e i limiti per lo svolgimento dell’attività di locazione turistica, che consistono, in particolare: nella limitazione, per determinate zone omogenee, dello svolgimento dell’attività di locazione turistica; nell’individuazione di uno specifico rapporto che deve sussistere fra superficie dell’immobile e numero di ospiti ammessi; nella definizione di requisiti e standard di qualità che gli immobili adibiti a locazione turistica devono possedere con riferimento, in particolare, all’accessibilità degli spazi, agli standard igienico-sanitari, al decoro degli ambienti, nonché alla presenza di servizi di connettività. 
I comuni, nell’ambito del regolamento, stabiliscono disposizioni transitorie volte ad assicurare un’attuazione graduale dei criteri e dei limiti previsti tenendo conto delle unità immobiliari già utilizzate per locazioni turistiche in conformità alla normativa vigente.

La Regione intende fornire ai Comuni pugliesi interessati da significativi flussi turistici (34 comuni più i capoluoghi di provincia) uno strumento regolatorio che, nel rispetto dei principi di stretta necessità, proporzionalità e non discriminazione, consenta di salvaguardare il loro patrimonio culturale e la residenzialità. L’obiettivo prioritario è di offrire ai Comuni a più alta densità turistica e ai Comuni capoluogo la possibilità di governare in modo efficace il fenomeno complesso innanzi richiamato, trasformando il turismo da fattore di pressione critica a risorsa sostenibile per le comunità locali, da gestire avuto riguardo alla fruizione equilibrata del patrimonio storico, artistico e culturale di ciascuna comunità e della preservazione del suo tessuto sociale.

Nel testo del disegno di legge si stabilisce che i Comuni possono, nell’esercizio della potestà regolamentare loro riconosciuta dall’articolo 117, sesto comma, della Costituzione, individuare, all’interno del loro territorio, specifiche zone o aree omogenee e definire, per ciascuna di esse, criteri e limiti puntuali allo svolgimento delle attività di locazione turistica, ivi compresa la possibilità di fissare limiti numerici massimi a tale attività. Nell’adottare il regolamento il Comune dovrà inoltre prevedere un regime transitorio tenendo conto delle unità immobiliari che sono già utilizzate, in conformità alla normativa vigente, a locazioni turistiche.
È previsto inoltre, l’obbligo di segnalazione certificata di inizio dell’attività di locazione turistica svolta in forma imprenditoriale e delle successive variazioni di dati o dell’eventuale sospensione e cessazione dell’attività, con relativi termini di comunicazione al SUAP, e la presunzione di imprenditorialità dell’attività nell’ipotesi di destinazione a locazione turistica di più di due appartamenti conformemente alla normativa nazionale; l’obbligo di comunicazione di inizio dell’attività di locazione turistica svolta in forma non imprenditoriale e delle successive variazioni di dati o dell’eventuale sospensione e cessazione dell’attività, con relativi termini di comunicazione al SUAP; le disposizioni applicabili alle attività di locazione turistica in qualunque forma esercitate.
Con il testo deliberato dalla Giunta si interviene in modo organico sugli articoli 10 ter e 10 quater della legge regionale n. 49/2017, come modificati dall’art. 5 della I.r. 29 settembre 2025, n.15.
La modifica dell’art. 10 ter della l.r. 49/2017 consiste nell’introduzione della rubrica e nella soppressione di una proposizione riferita al Codice identificativo nazionale (CIN) di cui all’art. 13 ter del d.l. 145/2023. Con tale soppressione si dà attuazione all’impegno assunto dalla Regione con il Governo all’esito dell’istruttoria ex articolo 127 della Costituzione sulla legge regionale 15/2025, in applicazione del principio di leale collaborazione, anche ai fini della possibile rinuncia del Governo all’impugnativa proposta avverso l’articolo 5 della legge regionale n. 15 del 2025.
Infine con la modifica dell’art. 10 quater della l.r. 49/2017, viene consentita l’introduzione della rubrica e la sostituzione di alcuni riferimenti interni alla l.r. 15/2025 non più attuali.
 

Allegati:

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Ass. Paolicelli in IV Commissione.jpg

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