![]() ![]() |
ANNO XXIII Numero 1305 26/06/2026 |
|
| Pubblicato in Bari | ||
|
Direttore Responsabile: Laura Sutto Redazione: Via Gentile, 52 – 70124 Bari – Tel 080.540.62.28 Posta Elettronica: ufficiostampa@consiglio.puglia.it – Sito Web: http://www.consiglio.puglia.it Iscritto al Registro Pubblico della Stampa del Tribunale di Bari in data 25/02/2003 |
||
I lavori della IV Commissione – primo lancio |
||
|
Due i provvedimenti all’ordine dei lavori della IV Commissione, presieduta da Antonio Tutolo. Il disegno di legge n. 76 del 19/05/2026, “Disposizioni in materia di locazioni turistiche e modifiche alla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49” è stato incardinato ma la discussione è stata rinviata alla prossima seduta per ragioni di opportunità, correlate alla fase di transizione al vertice del Dipartimento Turismo. Il disegno di legge prende forma a partire dal dato ormai conclamato della crescita esponenziale del turismo in Puglia e dal parallelo, sempre più rapido, ricorso agli alloggi privati affittati per brevi periodi. Nel 2025 questi immobili hanno rappresentato una quota rilevante dei flussi turistici regionali, contribuendo alla vitalità economica di molti territori ma generando, allo stesso tempo, pressioni significative sulla disponibilità di case per i residenti, sull’equilibrio dei centri storici e sulla qualità complessiva dell’offerta. Da questa consapevolezza nasce la scelta della Regione di intervenire con una disciplina organica, capace di tenere insieme sviluppo turistico e tutela della residenzialità. Il testo unifica sotto un’unica definizione sia gli affitti brevi sia le locazioni per finalità turistiche, ricondotti alla categoria generale delle locazioni turistiche. Si tratta di contratti che riguardano singole unità immobiliari residenziali, che devono essere agibili e possono offrire solo servizi minimi, come biancheria e pulizia a ogni cambio ospite. La Regione sceglie di muoversi nel solco della normativa statale, senza sovrapporsi ad essa, ma colmando un vuoto regolatorio relativo alla gestione territoriale del fenomeno. Lo schema di disegno di legge riconosce ai Comuni — in particolare a quelli a più alta densità turistica e ai capoluoghi — la possibilità di adottare regolamenti che definiscano criteri e limiti allo svolgimento delle locazioni turistiche nelle diverse zone del territorio. Si tratta di un potere che la Corte Costituzionale ha già ritenuto legittimo in un caso analogo riguardante la Toscana, riconoscendo che la regolazione delle locazioni brevi incrocia sia la materia del turismo sia quella del governo del territorio. I Comuni potranno quindi individuare aree omogenee, valutare il rapporto tra posti letto e popolazione residente, considerare la distribuzione delle strutture ricettive tradizionali, le caratteristiche del tessuto urbano e l’impatto sulla disponibilità di alloggi a prezzi accessibili. Sulla base di questi elementi potranno introdurre limiti numerici, requisiti di qualità, standard di accessibilità e altre misure utili a garantire un equilibrio tra turismo e vita quotidiana delle comunità locali. È previsto anche un regime transitorio per tutelare chi già svolge l’attività nel rispetto delle norme vigenti. Il testo nornmativo distingue poi tra attività svolta in forma imprenditoriale e non imprenditoriale. Nel primo caso è richiesta una SCIA da presentare al SUAP, e la legge recepisce la presunzione nazionale secondo cui destinare più di due appartamenti alla locazione turistica fa scattare automaticamente la natura imprenditoriale dell’attività. Nel secondo caso è sufficiente una CIA, sempre telematica. In entrambi i casi sono disciplinati gli obblighi di comunicazione delle variazioni, della sospensione e della cessazione dell’attività, nonché la trasmissione dei dati a Pugliapromozione. ISono previsti inoltre alcuni obblighi per i Comuni: modulistica regionale unificata, elenchi comunali degli operatori, comunicazione dei dati turistici tramite SPOT, denuncia degli ospiti alle autorità di pubblica sicurezza, riscossione dell’imposta di soggiorno e obbligo di stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile commisurata alla capacità ricettiva. Si tratta di elementi che puntano a garantire trasparenza, sicurezza e qualità, senza appesantire inutilmente gli adempimenti. Il disegno di legge interviene anche sulla normativa regionale esistente, modificando gli articoli 10-ter e 10-quater della legge 49/2017. Le modifiche servono soprattutto ad allineare la disciplina regionale agli impegni assunti con il Governo, eliminando riferimenti non più attuali al Codice identificativo nazionale e aggiornando la parte relativa alle sanzioni e ai poteri di vigilanza dei Comuni. Vengono inoltre abrogate alcune disposizioni ormai superate, mentre la clausola finale chiarisce che la legge non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.
*****
Rinviata anche la discussione sul disegno di legge n. 98 del 09/06/2026, “Progetto sperimentale per favorire lo sviluppo della filiera logistica agroalimentare pugliese”, su richiesta dell’assessore all’Agricoltura Paolicelli, per consentire di definire ancora alcuni dettagli. Lo scopo è potenziare la filiera logistica agroalimentare regionale attraverso l’attivazione di un collegamento aereo cargo tra l’aeroporto di Taranto-Grottaglie e l’hub internazionale di Istanbul. L’iniziativa nasce nell’ambito delle politiche regionali per l’internazionalizzazione delle imprese e risponde all’esigenza di dotare il comparto agroalimentare pugliese di un’infrastruttura logistica avanzata, capace di garantire tempi di trasporto compatibili con la natura deperibile di molte produzioni regionali. La relazione tecnica evidenzia che il collegamento con Istanbul consentirà di accedere a oltre 320 destinazioni globali, ampliando significativamente le opportunità di export e rafforzando la competitività delle imprese pugliesi e delle regioni limitrofe.
|
||



