Agenzia nr. 1067 – Piano regionale delle coste, Lacatena: “Così risolviamo i problemi: puntiamo su semplificazione e pianificazione”

 
ANNO XXII
Numero 1067
16/05/2025
Pubblicato in Bari

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Piano regionale delle coste, Lacatena: “Così risolviamo i problemi: puntiamo su semplificazione e pianificazione”

Nota del consigliere regionale delegato all’Urbanistica Stefano Lacatena 
 
“Dopo mesi di incontri con gli operatori del settore e i tecnici, oggi presento la proposta di legge che riforma l’attuale impianto normativo regionale sulla costa o, meglio, sul demanio marittimo per risolvere i non pochi problemi che emergono nella nostra Puglia. L’assetto normativo su cui interviene la mia proposta è composto dalla legge regionale 17/2015 e il Piano regionale delle Coste e ritengo che, assieme agli uffici regionali, siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo: una revisione della normativa per semplificare le procedure del Piano regionale e consentire ai Comuni di munirsi celermente di strumenti di gestione del demanio marittimo snelli ed efficaci.
 
L’esigenza di dotarsi di uno strumento di pianificazione che individui, in primis, esattamente i lotti da porre a gara è ormai divenuta impellente per i Comuni, alla luce dell’attuale quadro normativo statale ( DL 131/2024, conv. con modificazioni dalla L. n. 166/2024), che, come sappiamo, pone la data del 30 giugno 2027 quale termine ultimo entro cui avviare le procedure di affidamento e fino al quale devono intendersi prorogati gli attuali titoli.
 
Intervenendo efficacemente sulle cause che, ad oggi, hanno determinato, almeno in parte, la mancata predisposizione dei Piani comunali delle coste, speriamo si possa addivenire in tempi ragionevoli alla dotazione, da parte di tutti e 69 comuni costieri pugliesi, dei Piano comunali della Costa.
 
La proposta di riforma vede la legge 17 e il PRC sostituiti da una nuova legge e da un Regolamento attuativo.
La legge contiene i principi generali e le finalità per la valida gestione del demanio costiero e portuale, nel rispetto del riparto di competenze amministrative e con previsione di un regime transitorio per i comuni che hanno già avviato l’iter di pianificazione.
Il Regolamento, invece, contiene le regole per la pianificazione comunale.
 
Le soluzioni che abbiamo previsto possono così sinteticamente riassumersi:
1) eliminazione del Piano Regionale delle Coste e delle relative Norme Tecniche di Attuazione, sostituito dalle disposizioni contenute nel nuovo testo di legge proposto e nel Regolamento attuativo;
2) introduzione del Quadro di Assetto del demanio costiero della Regione Puglia, quale documento regionale contenente il quadro delle conoscenze sulla consistenza, sul grado di utilizzazione del demanio marittimo e sul suo stato di conservazione fisica, ambientale e paesaggistica, privo di valenza pianificatoria e slegato dalla pianificazione comunale;
3) al contempo, per il settore della portualità si prevede il Quadro di Assetto dei Porti della Regione Puglia, recentemente approvato con D.G.R. n. 606 del 12 maggio;  
4) codificazione della procedura di redazione ed approvazione dei PCC secondo le regole della copianificazione, sì da garantire l’attuazione di una pianificazione integrata che non guardi solo al mare ma anche alle sue connessioni con la città e il paesaggio circostante;
5) eliminazione, nella pianificazione del territorio costiero, della categoria “spiaggia libera con servizi”, che nella prassi applicativa ha generato solo problemi, finendo, di fatto, col dar vita a veri e propri stabilimenti in evidente elusione di legge.
Si propone la distinzione delle aree del demanio marittimo in spiagge libere e spiagge concesse nella misura del 50%, da assicurarsi per tratti omogenei di costa al fine di garantire alla libera utenza la comoda e paritaria fruizione dei tratti di spiaggia di pari pregio e bellezza. A tal fine si chiarisce espressamente cosa si intende per costa utile e cosa si intende per costa fruibile;

6) i comuni nei PCC devono indicare le aree da destinare ad attività turistico-ricreative diverse dalla balneazione e quelle da destinare a pubblici servizi, con particolare riferimento ai parcheggi e servizi igienici;
7) per la disciplina degli interventi edilizi sul demanio marittimo si rinvia ai Regolamenti che ciascun Comune dovrà adottare in coerenza con le direttive contenute nel Regolamento regionale. Ciò vale sia per i manufatti in genere sia per le strutture ombreggianti;
8) parimenti, ciascun Comune dovrà dotarsi di un Programma per la Manutenzione della Costa, che definisce tempistica e tipologia degli interventi per la manutenzione ordinaria/stagionale/straordinaria degli arenili;
9) la classificazione dei diversi livelli di criticità all’erosione e sensibilità ambientale prevista dal PRC viene meno e, nella consapevolezza che si tratti di situazioni fortemente dinamiche, si rimette al PCC ogni verifica in ordine alla loro attualizzazione. Nei tratti costieri ad elevata criticità e sensibilità, laddove il PCC ne preveda l’utilizzo per stabilimenti balneari, occorrerà svolgere una puntuale e continua attività di monitoraggio per verificare l’evoluzione del fenomeno erosivo. In tali tratti i servizi minimi di spiaggia dovranno essere limitati in termini di superfici occupate, tenendo altresì conto delle prescrizioni, sotto il profilo paesaggistico ed ambientale, che saranno evidentemente emanate dalle Autorità competenti.
Appare evidente il venir meno della verifica di compatibilità da parte della Regione in ordine alle decisioni adottate dai Comuni giacché si mira a responsabilizzare l’attività comunale, valorizzando le funzioni pianificatorie e amministrative attribuite agli enti locali in materia di demanio marittimo.
Tutti i lacci e lacciuoli contenuti nelle NTA del PRC, determinati aprioristicamente a livello regionale, sono stati eliminati, rimettendo ogni valutazione al Comune nell’esercizio della sua potestà pianificatoria.
La Regione è chiamata ad esprimersi nell’ambito delle conferenze di copianificazione limitatamente ai profili di coerenza con la normativa regionale in materia, mantenendo chiaramente le funzioni necessarie per assicurare un coordinamento generale.  
Come anticipato, abbiamo previsto un regime transitorio per tutti quei Comuni già impegnati nell’iter di pianificazione: questi ultimi potranno decidere se utilizzare le nuove regole, ovvero continuare ad applicare le NTA del PRC del 2011. Avranno, comunque, 12 mesi di tempo a disposizione, dall’entrata in vigore della legge, per chiuderli secondo le vecchie regole.
Ad ogni modo, fino a quando non saranno approvati i PCC è vietato il rilascio di nuovi titoli, fatte salve ovviamente le concessioni di breve e brevissima durata.
I Comuni, nella redazione dei PCC, avranno a disposizione la nuova legge con relativo Regolamento attuativo e una serie di elaborati cartografici che la Regione metterà loro a disposizione attraverso una sezione del sito appositamente dedicata”./comunicato