Commercio elettronico e geo-blocking: i consumatori ancora ostacolati da blocchi geografici ingiustificati

Commercio elettronico e geo-blocking: i consumatori ancora ostacolati da blocchi geografici ingiustificati

Comunicato stampa

Lussemburgo, 20 gennaio 2025

Commercio elettronico e geo-blocking: i consumatori ancora ostacolati da blocchi geografici ingiustificati

  • Sono stati compiuti progressi per risolvere il problema dei blocchi geografici nell’UE
  • Le regole per far rispettare la legislazione variano notevolmente da uno Stato membro all’altro
  • L’attuale normativa non copre i servizi audiovisivi e altri settori chiave

Secondo una nuova relazione della Corte dei conti europea, i blocchi geografici ingiustificati, che limitano la libertà dei consumatori restringendone l’accesso a beni e servizi online, restano un problema. Il regolamento sui blocchi geografici del 2018 si prefiggeva di far fronte a tale discriminazione fondata sulla nazionalità o sul luogo di residenza, ma la sua applicazione pratica continua a incontrare difficoltà negli Stati membri. Le disposizioni volte a imporre il rispetto della normativa dovrebbero essere rese più stringenti e omogenee, sostiene la Corte dei conti europea. I consumatori dovrebbero essere informati meglio delle opzioni di tutela e sostegno a loro disposizione. La Corte raccomanda inoltre di esaminare la possibilità di estendere le norme contro i blocchi geografici a settori quali i servizi audiovisivi, che non sono ancora coperti.

Un blocco geografico si verifica, ad esempio, quando i professionisti operanti in uno Stato membro dell’UE bloccano o limitano l’accesso alle proprie interfacce online, come i siti Internet e le applicazioni, a clienti di altri Stati membri, o quando le condizioni per ottenere beni e servizi variano in funzione dell’ubicazione del cliente. Il regolamento sui blocchi geografici adottato nel 2018 riconosce che tale pratica può essere giustificata in alcuni casi, ad esempio quando gli Stati membri hanno requisiti di legge diversi (quali limiti di età differenti per l’acquisto di bevande alcoliche) o perché un professionista decide di non vendere i propri prodotti a clienti di altri Stati membri. In assenza di giustificazione, le norme UE vietano invece ai professionisti che vendono a residenti dell’UE di adottare la pratica del blocco geografico nei loro confronti.

“I blocchi geografici limitano le opportunità e le scelte dei consumatori, provocando insoddisfazione tra molti di essi ed ergendo barriere al libero scambio di beni e servizi nel mercato unico digitale dell’UE”, ha dichiarato Ildikó Gáll-Pelcz, il Membro della Corte dei conti europea responsabile dell’audit. “Vi sono norme dell’UE volte a impedire tale fenomeno, ma la Corte ha riscontrato carenze nella loro applicazione pratica”.

Ad esempio, se gli utenti finali che acquistano beni o servizi sono imprese, può risultare difficile dirimere le controversie perché non è chiaro chi può prestare assistenza, specialmente quando sono coinvolti professionisti non-UE che operano nell’Unione. In generale, clienti e professionisti non conoscono a sufficienza le opzioni di tutela dei consumatori e possono non essere al corrente del fatto che vi sono organismi a livello locale e dell’UE in grado di venir loro in aiuto. Inoltre, le misure di esecuzione nei confronti dei professionisti inadempienti differiscono notevolmente da uno Stato membro all’altro. Le norme sulla giurisdizione non sono sufficientemente chiare ed è inoltre difficile stabilire quale Stato membro (se quello del consumatore o quello del professionista) debba imporre sanzioni in caso di violazioni. In alcuni paesi dell’UE è possibile che, a seguito delle violazioni, sia invocata la responsabilità penale. Per quanto concerne le sanzioni, gli auditor della Corte hanno constatato notevoli differenze tra gli Stati membri (si va da 26 euro a 5 milioni di euro, in alcuni casi a seconda del fatturato del professionista). In sostanza, sottolinea la Corte, il fatto che gli Stati membri adottino approcci distinti comporta il rischio di condizioni di disparità all’interno del mercato unico dell’UE.

All’epoca della sua adozione, il regolamento sui blocchi geografici escludeva alcuni settori individuati come problematici, quali i servizi audiovisivi (servizi di distribuzione di pellicole cinematografiche, streaming, piattaforme on-demand, servizi radio/TV, ecc.). La Commissione europea ha intavolato trattative con il settore per un più ampio accesso ai contenuti audiovisivi, ma ha sottolineato la necessità di raccogliere maggiori informazioni prima di valutare l’adozione di eventuali nuove misure. Considerata l’imminente revisione del regolamento sui blocchi geografici, gli auditor della Corte ritengono utile analizzare i pro e i contro di una potenziale estensione del suo campo di applicazione, per valutare se sia più opportuno procedere in tal senso oppure se non sia meglio modificare altri regolamenti settoriali pertinenti.

Informazioni sul contesto

Nel 2018 è stato adottato il regolamento sui blocchi geografici per affrontare i problemi connessi alla discriminazione nei confronti dei clienti dell’UE basata sulla nazionalità e sul luogo di residenza o di stabilimento. La responsabilità di assicurare il rispetto della normativa UE incombe agli Stati membri mediante organismi designati, che inoltre assistono i consumatori nelle controversie con i professionisti.

La relazione speciale 03/2025, “Blocchi geografici ingiustificati nel commercio elettronico – Il regolamento applicabile istituisce un quadro equilibrato, ma permangono difficoltà di attuazione” è disponibile sul sito Internet della Corte.

Contatto per la stampa

Ufficio stampa della Corte dei conti europea: press@eca.europa.eu

  • Claudia Spiti: (+352) 691 553 547

__________________________________________________

ECA Press
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg
E: press@eca.europa.eu @EUauditors eca.europa.eu

La presente informativa sulla protezione dei dati personali spiega le modalità con le quali la Corte dei conti europea tratta e protegge i dati personali quando diffonde le proprie pubblicazioni, nel rispetto del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati. Se non desidera più ricevere messaggi dalla Corte, può annullare l’iscrizione cliccando qui.

**********
Disclaimer:The information contained in this message and attachments is intended solely for the attention and use of the named addressee and may be confidential. If you are not the intended recipient, you are reminded that the information remains the property of the sender. You must not use, disclose, distribute, copy, print or rely on this e-mail. If you have received this message in error, please contact the sender immediately and irrevocably delete or destroy this message and any copies.
**********
Avertissement: Les informations contenues dans ce message et les pièces qui y sont jointes sont établies à l’intention et à l’usage exclusifs du destinataire et peuvent être confidentielles. Si ce message ne vous est pas destiné, nous vous rappelons que les informations qu’il contient demeurent la propriété de l’expéditeur et que vous ne pouvez pas utiliser, divulguer, diffuser, reproduire ou imprimer ce message électronique ni vous fonder sur son contenu. Si ce message vous a été adressé par erreur, nous vous prions de vous mettre immédiatement en rapport avec l’expéditeur et d’effacer ou de détruire définitivement le message ainsi que toute copie éventuelle.