Agenzia nr. 1907 – I lavori della V Commissione

 
ANNO XXI
Numero 1907
30/09/2024
Pubblicato in Bari

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I lavori della V Commissione

La  V Commissione, in sede referente, ha approvato il disegno di legge 131 dell’8 luglio 2024 “Disciplina regionale dell’utilizzo delle acque superficiali e sotterranee”. 
All’ordine del giorno anche l’audizione richiesta dal presidente della Commissione,  Michele Mazzarano, in merito allo scarso afflusso d’acqua nel quartier Paolo  VI di Taranto. 

 

Scarso afflusso di acqua al quartiere Paolo VI dopo intervento di manutenzione

Mazzarano ha richiesto l’audizione per capire come mai, dopo un intervento effettuato il 17 settembre da Acque del Sud, società che ha la gestione della condotta del Sinni, nella zona di Taranto, in particolare nel quartiere Paolo VI, non sia stato ripristinato il flusso di acqua precedente. La scarsa pressione dell’acqua nei condomini – ha chiarito – sta creando notevoli disagi a una popolazione di circa 13/14mila persone. 

Antonio De Leo, intervenuto per Aqp, ha chiarito che le operazioni di manutenzione straordinaria effettuati il 17 settembre hanno interessato diverse aree della regione centro-meridionale. Dopo aver ripristinato la funzionalità dell’adduttore la situazione si è normalizzata. Infatti, ha affermato il direttore industriale di Aqp, i manometri hanno registrato una pressione ampiamente al di sopra del minimo contrattuale. Tuttavia, ha aggiunto, la gestione efficiente delle reti richiede di agire sulla regolazione della pressione per evitare sovraccarichi alla rete e dispersioni, tenendo conto delle oscillazioni dei prelievi in base a orari, popolazione e altri parametri. Quindi, ha sintetizzato, l’unico modo per evitare disagi è dotarsi di autoclavi condominiali. 

E’ questa la strada che sta sperimentando, con la richiesta di finanziamento di circa 900mila euro, il presidente di Arca Jonica, Denny Pascarella che in audizione ha evidenziato come i condomini (43 edifici risalenti agli anni 70), in particolare in via 25 aprile, non siano stati pensati per accogliere vasche o autoclavi e quindi necessitano di importanti lavori di adeguamento.  

Nel merito del finanziamento è intervenuto Stefano Lacatena, consigliere delegato del presidente della Giunta al Paesaggio, Urbanistica, Pianificazione territoriale e Assetto del territorio. Lacatena ha riferito che la struttura regionale ha preso in carico la richiesta di finanziamento è avrebbe già recuperato 600mila euro. “A breve  – ha assicurato – potremo stabilire quali siano le somme disponibili, ma contiamo di arrivare all’intera cifra di 900mila”.

 

Ddl 131 “Disciplina regionale dell’utilizzo delle acque superficiali e sotterranee”

Approvato a maggioranza, con la sola astensione del consigliere Antonio Scalera, il disegno di legge che rivista integralmente la disciplina regionale dell’utilizzo delle acque superficiali e sotterranee. 
Il testo, approvato a maggioranza e con alcuni emendamenti, si sviluppa 7 titoli per un totale di 37 articoli più quattro allegati, disciplina in maniera organica e puntuale la ricerca, l’estrazione e l’utilizzazione delle acque sotterranee nonché la derivazione e l’utilizzazione delle acque superficiali nel territorio della Regione Puglia, con l’esclusione di quelle disciplinate da leggi speciali.

Le legge, come riportato nella relazione illustrativa, risponde all’esigenza dii modificare e aggiornare la disciplina attualmente vigente, risalente al 1999, per adeguarla agli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale intervenuta, con particolare riferimento a quanto previsto dalla Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE e dal D.Lgs. n. 152/2006 di recepimento della stessa, e ottemperare a quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque regionale, attraverso un atto complessivo di riordino della disciplina delle concessioni idriche. La legge quindi persegue contemporaneamente gli obiettivi di tutela della qualità dei corpi idrici e di controllo del bilancio idrico nonché di regolarizzazione ed emersione delle utenze esistenti prive o in attesa di rilascio di concessione.

Con la nuova regolamentazione si dovrebbe portare a compimento l’attività di riordino della materia anche dal punto di vista delle modalità di gestione dei procedimenti amministrativi, già avviata con l’entrata in vigore della Piattaforma telematica online “Procedimenti Derivazioni idriche”, finalizzata alla gestione informatica dei procedimenti riguardanti le derivazioni di acque pubbliche. La piena realizzazione del sistema telematico favorisce, nelle intenzioni, il censimento e l’identificazione delle derivazioni idriche, quindi il controllo delle utenze superficiali e sotterranee, e di conseguenza la determinazione dei bilanci idrici e dello stato di qualità dei corpi idrici e il monitoraggio delle risorse idriche sotterranee. 

L’articolato legislativo, in estrema sintesi, interviene con elementi di novità rispetto alla normativa previgente, in particolare in merito a:
• alla durata delle concessioni di acque superficiali e sotterranee. 
• alla documentazione tecnica da produrre in fase di richiesta e/o rinnovo di concessione, nonché in vigenza di concessione.  
• alla disciplina delle acque ad uso domestico
• alla regolarizzazione ed emersione delle utenze non ancora autorizzate o non conosciute
• all’introduzione dell’Autorità ambientale regionale per l’espletamento degli adempimenti in capo alla regione

La durata della concessione è disciplinata dall’art. 21, che stabilisce una durata massima di 15 anni.  Il titolare della concessione, ai fini del monitoraggio delle acque prelevate, ha l’obbligo di produrre ogni tre anni il certificato delle analisi chimiche e batteriologiche previste degli allegati al provvedimento di legge.  La concessione è rinnovabile, su istanza dell’interessato, con provvedimento della Struttura competente.
La legge introduce la disciplina regionale in materia di derivazione e utilizzazione delle acque superficiali, comprese le licenze di Attingimento, attualmente assente nella regolamentazione regionale, che si aggiunge alla parte relativa all’estrazione di acqua dal sottosuolo. 

La regolamentazione, oltre che nell’articolato di legge, è definita in dettaglio negli allegati al ddl. L’allegato 1 indica i contenuti delle domande da presentare tramite la Piattaforma telematica online “Procedimenti Derivazioni idriche” e definisce la documentazione tecnica e amministrativa che deve essere prodotta a corredo dei procedimenti di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee, concessione all’estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee, rinnovo della concessione all’estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee, presa d’atto per l’utilizzazione di acque per uso domestico, verifica della presa d’atto per l’utilizzazione di acque per uso domestico. L’allegato 2 Indica i contenuti delle domande da presentare tramite la Piattaforma telematica online “Procedimenti Derivazioni idriche” e definisce la documentazione tecnica e amministrativa che deve essere prodotta a corredo dei procedimenti di concessione all’utilizzazione di acque superficiali, rinnovo della concessione all’utilizzazione di acque superficiali, rilascio della licenza di attingimento di acque superficiali, rinnovo della licenza di attingimento di acque superficiali.

Agli articoli 8/10 del test è inserita la definizione dell’uso domestico delle acque sotterranee e viene disciplinato il procedimento amministrativo per il rilascio della presa d’atto e per la verifica della presa d’atto, con indicazione dei casi in cui non è consentito effettuare ricerca di acque sotterranee. 

La disciplina di fatto riapre i termini per la regolarizzazione dei pozzi e degli emungimenti non autorizzati sia di acque sotterranee sia di acque superficiali. Agli articoli 23 e 24 viene prevista un’autorizzazione temporanea all’estrazione e utilizzazione di acque sotterranee per le utenze esistenti in attesa di autorizzazione, concessione o presa d’atto e la riapertura dei termini per l’emersione delle utenze non riconosciute di acque sotterranee, fissata in 180 giorni. Lo stesso termine di 180 giorni è stabilito all’art. 25 per l’emersione delle utenze non riconosciute di derivazione di acque superficiali.
Per le acque sotterranee si è deciso di applicare, per la regolarizzazione delle esistenti utenze non riconosciute di acque sotterranee, il principio di progressiva decurtazione dei volumi e delle portate sia all’atto di rilascio del provvedimento di concessione che all’atto dei successivi rinnovi, per tutte le utenze ubicate in aree di vietato emungimento o all’interno di un’area buffer di raggio pari a 1 km attorno a opere di captazione delle acque sotterranee per consumo umano potabile di pubblico interesse per l’approvvigionamento ordinario, piuttosto che la verifica, in fase di prima istanza, di compatibilità con le disposizioni di cui alle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano di Tutela delle Acque regionale. Ciò al fine di favorire l’effettiva emersione delle utenze abusive e conseguire la più completa conoscenza del sistema dei prelievi idrici di acque sotterranee nel territorio regionale, e al contempo perseguire la tutela delle risorse idriche attraverso il graduale (ovvero su orizzonti temporali che comunque superano 50 anni), sfinimento dei prelievi nelle aree sottoposte a maggiore stress idrico. 
L’articolo sulla emersione delle utenze (art. 24) è stato approvato con l’emendamento Scalera che alleggerisce il peso economico della stessa emersione. Diversamente da quanto proposto dalla Giunta, il concessionario che si regolarizza non dovrà pagare i canoni arretrati a far data dal 1999 ma solo per l’ultimo quinquennio. 

Ai fini dell’espletamento degli adempimenti in capo alle Regioni previsti dal D.Lgs. n. 18/2023 è costituita l’Autorità ambientale regionale per lo svolgimento dei compiti inerenti la valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano. L’Autorità ambientale regionale è composta da rappresentanti degli uffici regionali competenti in materia di risorse idriche, concessioni idriche e ambiente. La nomina dei componenti avviene con provvedimento della Giunta regionale.        

La norma finanziaria prevede infine l’istituzione di un nuovo capitolo di entrata, con una previsione complessiva di € 1.260.000,00, collegato a due capitoli di spesa di nuova istituzione, a valere sulla Missione 9, Programma 4, Titolo 1, del bilancio regionale, in termini di competenza, a partire dall’esercizio finanziario 2025. La previsione dello stanziamento in entrata, pari ad € 1.260.000,00, è stata determinata considerando la media delle entrate pervenute nei cinque esercizi finanziari precedenti (2019, 2020, 2021, 2022, 2023) in base alla disciplina attualmente vigente.