Agenzia nr. 1781 – Modifica delle norme per l’elezione del presidente della Regione: rinviata la VII Commissione per mancanza del numero legale 

 
ANNO XX
Numero 1781
12/10/2023
Pubblicato in Bari

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Modifica delle norme per l’elezione del presidente della Regione: rinviata la VII Commissione per mancanza del numero legale 

Rinviata la seduta della VII Commissione presieduta da Gianfranco De Blasi, a seguito della mancanza del numero legale. 
All’ordine del giorno era iscritto l’esame della proposta di legge di abrogazione della modifica alle norme per l’elezione del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale, apportata con emendamento alla legge di stabilità regionale 2023, ma impugnata dal Governo nazionale con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio scorso, per illegittimità costituzionale a seguito della violazione degli articoli 123 e 126, terzo comma, della Costituzione.
L’iniziativa legislativa a firma dei consiglieri regionali di Azione Fabiano Amati, Sergio Clemente e Ruggiero Mennea, intende abrogare il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2: “Nei casi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale previsti dallo Statuto, ad esclusione delle ipotesi previste dal primo comma dall’articolo 126 della Costituzione, si procede all’indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del presidente della Regione Puglia entro sei mesi. Il predetto termine decorre dalla presa d’atto da parte del Consiglio regionale; quando lo scioglimento è conseguenza delle dimissioni del presidente della Regione, la presa d’atto deve avvenire entro trenta giorni dalla presentazione delle stesse”.
Su questo pende il dubbio di costituzionalità su cui la Corte costituzionale dovrà esprimersi il prossimo 24 ottobre e si fonda su tre elementi precipui: l’impossibilità di individuare un termine ragionevole per la presa d’atto consiliare nel caso di scioglimento del Consiglio a seguito di circostanze diverse delle ipotesi previste dal primo comma dall’articolo 126 della Costituzione e come conseguenza delle dimissioni del presidente; l’assenza di una puntuale disciplina della presa d’atto con particolare riguardo alla previsione di meccanismi sostitutivi per il caso di ritardo o mancata presa d’atto; ed infine, il mancato riscontro della presa d’atto inteso come exordium del termine per l’indizione delle nuove elezioni, tanto nella Costituzione, agli articoli 123 e 126, che nell’articolo 22 dello Statuto regionale della Regione Puglia.

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