Corte dei conti europea: il complesso paesaggio finanziario dell’UE va semplificato ancora

Comunicato stampa

Lussemburgo, 1°marzo 2023

Corte dei conti europea: il complesso paesaggio finanziario dell’UE va semplificato ancora

  • Negli ultimi 15 anni abbiamo assistito a un proliferare di strumenti finanziari fuori bilancio dell’UE, che ha reso il paesaggio finanziario dell’Unione ancora più complesso
  • Per alcuni di questi strumenti, il controllo di gestione è carente e non è prevista la sorveglianza del Parlamento europeo

Secondo una nuova relazione della Corte dei conti europea, l’approccio frammentario adottato per disegnare il paesaggio finanziario dell’UE ha creato nel tempo un agglomerato eterogeneo di elementi molto complesso dove non è pienamente assolto l’obbligo di rendere pubblicamente conto del proprio operato. Tale paesaggio, pur avendo il bilancio dell’UE come elemento centrale, comprende un numero crescente di strumenti fuori bilancio e ibridi. Questi strumenti di nuova generazione si sono moltiplicati negli ultimi 15 anni e gli auditor dell’UE raccomandano un maggiore impegno per consolidarli.

L’attuale paesaggio finanziario dell’UE è stato definito dal Parlamento europeo come una galassia di fondi e strumenti attorno al bilancio UE”, ha dichiarato François-Roger Cazala, il Membro della Corte che ha diretto l’audit. “Se da un lato la creazione di tali strumenti era giustificata, dall’altro riteniamo che occorra una maggiore semplificazione e che si debba rendere meglio conto del proprio operato per ottenere più efficienza e trasparenza”.

La Corte ha analizzato i motivi per cui è aumentato il numero di strumenti eterogenei che non sono pienamente integrati nel bilancio dell’UE. Ha rilevato che, nella maggior parte dei casi, la scelta di tenerli distinti dal bilancio dell’UE era motivata dalle circostanze giuridiche, politiche ed economiche in cui ciascuno di essi è stato creato. Ad esempio, gli strumenti finalizzati all’assunzione ed erogazione di prestiti per fornire assistenza finanziaria hanno dovuto essere sviluppati al di fuori del bilancio dell’UE in quanto non era consentita l’assunzione di prestiti nell’ambito del bilancio stesso. Questi strumenti sono stati creati perlopiù per rispondere il più rapidamente possibile a situazioni di crisi (ossia la necessità urgente di fornire finanziamenti alla Grecia e di contrastare la crisi del debito sovrano nel 2010).

Sebbene la creazione di tali strumenti fosse giustificata, spesso sono mancate adeguate valutazioni a monte: nella maggior parte dei casi la tipologia scelta (compreso il fatto che fossero fuori bilancio) non era adeguatamente corroborata da valutazioni d’impatto o simili valutazioni ex ante. Ciò impedisce anche di dimostrare, secondo gli auditor, che la creazione di uno strumento fuori bilancio fosse più vantaggiosa rispetto al ricorso al bilancio dell’UE e che lo strumento proposto fosse il più efficiente.

Inoltre, il grado di complessità aumenta perché gli strumenti presentano, talvolta anche senza un valido motivo, notevoli differenze sotto altri aspetti quali i meccanismi di governance, come nel caso di strumenti simili di assunzione ed erogazione dei prestiti. Sono peraltro diverse le fonti di finanziamento e le modalità con cui le passività potenziali sono coperte.

Il controllo pubblico assicura che gli strumenti finanziari siano legittimi, debitamente motivati e soggetti all’obbligo di rendiconto, ma non viene esercitato sull’intero paesaggio finanziario dell’UE. La Corte raccomanda di compilare e pubblicare un insieme consolidato e completo di informazioni su tutti gli strumenti. La relazione sulla trasparenza di bilancio introdotta di recente dalla Commissione europea è considerata un passo avanti, ma non copre tutti gli strumenti. Inoltre, il controllo di gestione è lacunoso per gli strumenti non coperti dai diritti di audit della Corte, così come è incompleta la sorveglianza del Parlamento europeo. Di qui una mancanza di omogeneità, dato che la natura o il grado di controllo pubblico, e quindi di rendicontabilità, può variare a seconda della tipologia di strumento di finanziamento utilizzato.

La Corte osserva che, poiché nel quadro finanziario 2021‑2027 sono aumentati i meccanismi di flessibilità nel bilancio dell’UE, quest’ultimo dovrebbe essere in grado di rispondere meglio a esigenze specifiche e imprevedibili e ci dovrebbe essere meno bisogno di creare strumenti ad hoc. Sono stati compiuti progressi anche nell’integrazione di diversi strumenti nel bilancio dell’UE. Ciò nonostante, per rispondere alla crisi causata dalla COVID-19 sono stati creati due nuovi strumenti (SURE e NextGenerationEU) e non è stato sfruttato appieno il potenziale di semplificazione, in particolare per gli strumenti che forniscono assistenza finanziaria agli Stati membri o ad alcuni paesi non-UE. La Corte raccomanda alla Commissione europea di proporre l’integrazione del Fondo per la modernizzazione nel bilancio dell’UE, nonché l’integrazione e il consolidamento degli strumenti di assistenza finanziaria esistenti.

Informazioni sul contesto

Il bilancio dell’UE è utilizzato soprattutto per finanziare i programmi di spesa o provvedere alla loro copertura, secondo quanto previsto nella pianificazione di bilancio (il cosiddetto quadro finanziario pluriennale o QFP). La Corte dei conti europea dispone di pieni diritti di audit sull’intero bilancio dell’UE. La presente relazione esamina gli strumenti, prevalentemente fuori bilancio, che possono effettuare nuove operazioni nel periodo 2021‑2027 o che continueranno a generare significative attività o passività potenziali per l’UE o per gli Stati membri. La Corte è investita inoltre dei diritti di audit su molti degli strumenti analizzati nella relazione, ma non su tutti. Il MES, l’EFSF e la BEI si avvalgono di un revisore esterno, al pari dello Strumento europeo per la pace e del Fondo per la modernizzazione che, creati di recente, non sono ancora stati oggetto di alcuna relazione di audit. Nel caso dello Strumento di prestito a favore della Grecia, sono le istituzioni superiori di controllo degli Stati membri dell’UE mutuanti a disporre dei diritti di audit. La Corte, come aveva già indicato in precedenti pubblicazioni, ribadisce nella presente relazione che per tutti i tipi di finanziamento delle politiche dell’UE dovrebbero essere stabiliti mandati relativi all’audit del settore pubblico e che essa dovrebbe essere invitata a espletare l’audit di tutti gli organismi creati al di fuori dell’ordinamento giuridico dell’UE per attuare le politiche dell’Unione. Analogamente, il Parlamento europeo ha invocato un maggior coinvolgimento esplicito della Corte nell’audit di questi strumenti e la Corte, a sua volta, ha chiesto maggiori poteri di sorveglianza per il Parlamento europeo.

La relazione speciale 05/2023, intitolata “Il paesaggio finanziario dell’UE – Un coacervo di elementi eterogenei che richiede un’ulteriore semplificazione e una migliore rendicontabilità”, è disponibile sul sito Internet della Corte.

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